Circolare di studio n. 2/2020
Oggetto: chiarimenti dell’Inps riguardo le indennità per l’emergenza Covid-19
L’INPS, con il messaggio 20.3.2020, n. 1288, ha fornito i “primi” chiarimenti in merito:
- ai soggetti beneficiari;
- alle caratteristiche dell’indennità e le modalità per la richiesta.
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- SOGGETTI BENEFICIARI
1.1 PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.
L’art. 27, DL n. 18/2020 riconosce un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:
- lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020[1].
- soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;
iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
1.2 ARTIGIANI / COMMERCIANTI
L’art. 28, DL n. 18/2020 riconosce un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali della c.d. Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS[2].
L’indennità spetta in particolare ai titolari di ditte individuali, ai soci di società di persone e ai collaboratori di imprese familiari. La stessa non spetta agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all’ENASARCO.
- ALTRI BENEFICIARI
L’indennità di € 600 spetta altresì ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29) ai lavoratori agricoli (art. 30) e dello spettacolo (art. 38).
- CARATTERISTICHE DELL’INDENNITÀ E MODALITÀ DI RICHIESTA
- CARATTERISTICHE DELL’INDENNITÀ
Le predette indennità, complessivamente pari a € 600:
- sono riconosciute per il mese di marzo;
- non concorrono alla formazione del reddito (non vengono tassate);
- non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza
- MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ
L’INPS a mezzo Comunicato stampa del 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere le indennità in esame non sarà utilizzata la modalità del “click-day”. Lo stesso Istituto con il citato Messaggio n. 1288 ha chiarito che la domanda:
- dovrà essere presentata in via telematica utilizzando i canali disponibili sul sito Internet dell’INPS;
- sarà disponibile entro la fine del mese di marzo.
[1] Con il citato Messaggio n. 1288, l’INPS ha specificato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.
Sono esclusi dall’agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);
[2] Con il citato Messaggio n. 1288, l’INPS ha chiarito che tra i beneficiari sono ricompresi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni.
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