Gentile Cliente,
L’art. 6 del DL 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-bis” estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA
IMPRESE ENERGIVORE → Il credito d’imposta spetta nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (01.07.2022 – 30.9.2022).
IMPRESE NON ENERGIVORE → Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (01.07.2022 – 30.9.2022).
L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
CREDITO D’IMPOSTA GAS
IMPRESE GASIVORE e IMPRESE NON GASIVORE
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022 (01.07.2022 – 30.9.2022) per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.
Come si utilizzano i crediti?
Sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2022.
I crediti d’imposta avendo natura “agevolativa”, anche per importi superiori a € 5.000 annui, non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e l’apposizione del visto di conformità.
Non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
Sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
I crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero entro il 31.12.2022, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.
Come verificare se si ha diritto al credito d’imposta?
La prima cosa da fare è richiedere al proprio venditore di energia, previa apposita richiesta, una comunicazione nella quale viene riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante.
Di seguito i link dove poter scaricare delle bozze di richiesta da inviare al proprio fornitore tramite pec. Si precisa che il fornitore di energia ha 60 giorni per rispondere.
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