Il 1° Gennaio 2023 entrerà in vigore La Riforma dello Sport (d.lgs. n.36/2021 e s.m.i.)
I compensi sportivi dilettantistici, così come li conosciamo oggi, non esisteranno più.
Le collaborazioni, infatti, potranno assumere due forme: volontariato sportivo o lavoro sportivo.
Volontariato sportivo
Il volontario presterà la propria opera nel settore sportivo in modo del tutto gratuito, non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali. Inoltre, il volontario dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.
Lavoro Sportivo
Il rapporto di lavoro, in base alle modalità con cui viene svolta la prestazione potrà essere inquadrato nell’ambito del:
- Lavoro autonomo (occasionale o partita iva)
- co.co (massimo 18 ore settimanali)
- Subordinato
Manca, pertanto, l’indicazione di un contratto “unico” per il lavoratore sportivo.
Cosa accadrà ai fini fiscali? Ed a quelli Previdenziali?
Ai fini fiscali, la soglia di esenzione passerà da 10mila a 15mila euro. Se da un lato può sembrare una buona notizia, in realtà tanto buona non è in quanto ai fini previdenziali si applicheranno le aliquote contributive sugli importi eccedenti la soglia di esenzione fissata a 5mila euro.
In altre parole mentre fino al 31/12/2022 sarà possibile godere dell’agevolazione di esenzione tanto fiscale quanto previdenziale su un importo pari a 10mila euro, dal 1° gennaio l’agevolazione fiscale aumenterà fino a 15mila euro mentre l’esenzione previdenziale si abbasserà da 10mila euro a 5mila euro. Sarà dunque obbligatorio versare i contributi previdenziali sugli importi eccedenti la soglia di esenzione fissata a 5mila euro, ma, fino al 31 dicembre 2027 per le sole posizioni inerenti i rapporti di lavoro co.co.co. e autonomo, ci sarà la possibilità di beneficiare di un dimezzamento dell’aliquota, così come previsto dall’art. 35, comma 8-ter Dlgs 36/2021.
l lavoratori sportivi autonomi, potranno applicare il regime forfettario. Vale a dire quello che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva, pari al 15 % su un imponibile forfettario determinato sulla parte eccedente i 15mila euro.
Con la possibilità che, ove si tratti di nuove attività, l’aliquota si ridurrebbe al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività (articolo 1, comma 65 legge 190/2014).
Lo svolgimento della prestazione sportiva con partita Iva potrebbe consentire – a quei collaboratori con compensi annui non superiori a 65mila euro – di beneficiare non solo della soglia di esenzione sui primi 15mila euro ma anche del coefficiente di redditività agevolato minimizzando così il carico fiscale.
Con l’ulteriore precisazione che, ai fini del computo dell’imposta, sarà possibile portare in deduzione anche tutti i contributi previdenziali versati.
Schema riepilogativo novità fiscali e contributive a partire dal 1 Gennaio 2023
COMPENSI | TRATTAMENTO FISCALE | TRATTAMENTO PREVIDENZIALE |
compensi inferiori a 5.000,00 euro | nessuna imposta | nessun contributo |
compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro | nessuna imposta | contribuzione ordinaria (al 50% fino al 2027) |
compensi di entità superiore ai 15.000,00 euro | aliquote ordinarie, solo sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione | contribuzione ordinaria (al 50% fino al 2027) |
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