CIRCOLARE

Oggetto: ANF – Assegni Nucleo Familiare

Si rende noto ai Sigg. clienti che dal 1° gennaio 2022 NON SARANNO PIU’ PRESENTI in busta paga gli importi relativi agli ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE – ANF –  e alle DETRAZIONI FISCALI per figli a carico. Tali importi saranno sostituiti dal cd.  “ASSEGNO UNICO”.

 

(NOTA BENE: Per il primo anno -2022 – si ritiene che il passaggio tra ANF/DETRAZIONI avverrà con la mensilità di marzo 2022 pertanto fino al 28 febbraio 2022 non dovrebbe cambiare nulla).

 

LE NOVITA’ FONDAMENTALI DA TENER BEN PRESENTI SONO LE SEGUENTI:

 

1 – L’ASSEGNO UNICO sarà calcolato sulla base del VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE e, pertanto, si consiglia di prendere contatto quanto prima con lo studio al seguente numero telefonico 388-2416274 per verificare la documentazione da produrre che, oltre alla certificazione dei redditi del 2021 relativa all’ anno 2020 (modello CU, 730 o Unico PF) sarà necessario produrre la giacenza media relativa ai valori mobiliari posseduti – depositi bancari, postali, buoni fruttiferi, titoli di stato, ecc.ecc. –  risultante alla data del 31/12/2020 da richiedere direttamente alla banca e/o posta e copia dei libretti degli autoveicoli o motoveicoli intestati;

2- La domanda per l’ASSEGNO UNICO deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul sito dell’INPS a partire dal 1° GENNAIO AL 28 FEBBRIO 2022 per poter essere percepito già dal 1° MARZO 2022.

L’annualità, a regime, sarà 1 marzo – 28febbraio anno successivo.

3- IL PAGAMENTO AVVERRA’ A CURA DELL’ INPS MENSILMENTE CON ACCREDITO DIRETTO SUL C/C. CIO’ SIGNIFICA CHE IL DATORE DI LAVORO NON AVRA’ PIU’ ALCUN RUOLO IN TALE NUOVA NORMATIVA.

 

Di seguito un “memorandum”  delle regole relative all’ ASSSEGNO UNICO:

 

Come presentare la domanda?

La domanda di riconoscimento potrà essere inviata dal 1° gennaio 2022, in modalità telematica all’INPS o presso gli Istituti di patronato: avrà validità annuale e dovrà essere rinnovata ogni anno.

A chi viene riconosciuto l’assegno?

L’assegno verrà riconosciuto mensilmente ai nuclei familiari, sulla base dell’ISEE, per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’assegno è, inoltre, riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a condizione che il figlio, alternativamente:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a € 8.000;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale.

L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità. Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni.

Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da € 50 mensili a € 80 mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

A quanto ammonta l’importo dell’assegno?

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a € 15.000 di ISEE) è pari a € 175 mensili per il primo e secondo figlio ed € 260 dal terzo in poi.

Sono previste maggiorazioni per:

  • ciascun figlio minorenne con disabilità;
  • per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età;
  • per le madri di età inferiore a 21 anni;
  • per i nuclei familiari con quattro o più figli;
  • per i nuclei con secondo percettore di reddito.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

 

Castrovillari Lì, 04/01/2022

 

Dott. Giuseppe Palmiro Oliveto

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