CIRCOLARE
Oggetto: ANF – Assegni Nucleo Familiare
Si rende noto ai Sigg. clienti che dal 1° gennaio 2022 NON SARANNO PIU’ PRESENTI in busta paga gli importi relativi agli ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE – ANF – e alle DETRAZIONI FISCALI per figli a carico. Tali importi saranno sostituiti dal cd. “ASSEGNO UNICO”.
(NOTA BENE: Per il primo anno -2022 – si ritiene che il passaggio tra ANF/DETRAZIONI avverrà con la mensilità di marzo 2022 pertanto fino al 28 febbraio 2022 non dovrebbe cambiare nulla).
LE NOVITA’ FONDAMENTALI DA TENER BEN PRESENTI SONO LE SEGUENTI:
1 – L’ASSEGNO UNICO sarà calcolato sulla base del VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE e, pertanto, si consiglia di prendere contatto quanto prima con lo studio al seguente numero telefonico 388-2416274 per verificare la documentazione da produrre che, oltre alla certificazione dei redditi del 2021 relativa all’ anno 2020 (modello CU, 730 o Unico PF) sarà necessario produrre la giacenza media relativa ai valori mobiliari posseduti – depositi bancari, postali, buoni fruttiferi, titoli di stato, ecc.ecc. – risultante alla data del 31/12/2020 da richiedere direttamente alla banca e/o posta e copia dei libretti degli autoveicoli o motoveicoli intestati;
2- La domanda per l’ASSEGNO UNICO deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul sito dell’INPS a partire dal 1° GENNAIO AL 28 FEBBRIO 2022 per poter essere percepito già dal 1° MARZO 2022.
L’annualità, a regime, sarà 1 marzo – 28febbraio anno successivo.
3- IL PAGAMENTO AVVERRA’ A CURA DELL’ INPS MENSILMENTE CON ACCREDITO DIRETTO SUL C/C. CIO’ SIGNIFICA CHE IL DATORE DI LAVORO NON AVRA’ PIU’ ALCUN RUOLO IN TALE NUOVA NORMATIVA.
Di seguito un “memorandum” delle regole relative all’ ASSSEGNO UNICO:
Come presentare la domanda?
La domanda di riconoscimento potrà essere inviata dal 1° gennaio 2022, in modalità telematica all’INPS o presso gli Istituti di patronato: avrà validità annuale e dovrà essere rinnovata ogni anno.
A chi viene riconosciuto l’assegno?
L’assegno verrà riconosciuto mensilmente ai nuclei familiari, sulla base dell’ISEE, per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.
L’assegno è, inoltre, riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a condizione che il figlio, alternativamente:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a € 8.000;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità. Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni.
Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da € 50 mensili a € 80 mensili. È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
A quanto ammonta l’importo dell’assegno?
Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a € 15.000 di ISEE) è pari a € 175 mensili per il primo e secondo figlio ed € 260 dal terzo in poi.
Sono previste maggiorazioni per:
- ciascun figlio minorenne con disabilità;
- per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età;
- per le madri di età inferiore a 21 anni;
- per i nuclei familiari con quattro o più figli;
- per i nuclei con secondo percettore di reddito.
Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.
Castrovillari Lì, 04/01/2022
Dott. Giuseppe Palmiro Oliveto
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